L’avvio di una società, sia di persone che di capitali, nella Repubblica di San Marino risulta estremamente semplice e veloce.
Eccettuate talune attività che risultano non liberalizzate, ed il cui esercizio è sottoposto ad una autorizzazione preventiva rilasciata da parte dell’On.le Congresso di Stato della Repubblica di San Marino, l’esercizio di ogni altro settore d’attività in San Marino è consentito anche in favore di persone non residenti. Sono pertanto avviabili licenze di natura industriale, produttiva e di servizi e di natura commerciale (queste ultime ad oggi vincolate ad un 51% di proprietà di un soggetto residente, salvo autorizzazione in deroga rilasciata dal Congresso di Stato).
Le società costituibili in San Marino sono società di persone (quali società in nome collettivo) e società di capitali (quali società per azioni con capitale sociale non inferiore ad € =77.000,00= o società a responsabilità limitata, con capitale sociale non inferiore ad € =25.500,00=). I soci dovranno provvedere al versamento del capitale sociale sottoscritto contestualmente all’atto costitutivo, in ragione di almeno il 50% dei conferimenti entro 60 giorni liberi successivi alla data di iscrizione della società al Registro delle Imprese (se costituiti da danaro andranno versati presso un istituto di credito sammarinese) ed i restanti conferimenti entro i 3 anni successivi alla data di iscrizione della società al Registro delle Imprese.
Ai fini della costituzione, il socio persona fisica deve dichiarare di essere “soggetto idoneo”, producendo al Notaio rogante un Certificato Penale Generale del Casellario Giudiziale e dichiarando l’inesistenza della pregiudizievole di intervenuta revoca di licenza dietro provvedimento del Congresso di Stato, mentre il socio persona giuridica, oltre alla dichiarazione di inesistenza della citata pregiudizievole, dovrà esibire un certificato di vigenza (o iscrizione al Registro delle Imprese del Paese di appartenenza).
Requisiti essenziali per la costituzione di una società, in aggiunta al predetto status di “soggetto idoneo” da riferirsi al socio ed anche agli amministratori, sono la detenzione (in proprietà, locazione o in casi specifici anche mediante comodato) di una sede consona all’attività d’impresa prescelta.
Una volta proceduto alla costituzione innanzi a Notaio sammarinese, in qualche giorno sarà possibile ottenere l’iscrizione della società al Registro delle Imprese di San Marino, il codice operatore economico (analogo alla P. IVA italiana) ed il rilascio della licenza d’esercizio.
Le società di capitali sono infine tenute alla redazione del bilancio d’esercizio, coincidente con l’anno solare, che dovrà essere approvato dall’Assemblea dei soci entro 5 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.